... Amnesty e associazioni lo bocciano:
"Tutela solo la polizia"
Manconi (Pd) non vota: "Testo stravolto".
Ilaria Cucchi all'HuffPost: "Grottesco, il Codice militare è più severo"
Un compromesso "al ribasso" che lo rende di "difficile interpretazione", se non "inapplicabile". E che lascia diverse scappatoie ai pubblici ufficiali che abusano del loro potere. Il disegno di legge che introduce il reato di tortura nel codice penale italiano, salutato dal Partito Democratico come "una legge di civiltà", è stato approvato al Senato e ora passa alla Camera per l'approvazione definitiva. Un testo su cui pesano però diverse ombre. Tant'è che è stato rinnegato dal suo stesso "padre", il senatore dem Luigi Manconi che lo aveva presentato il primo giorno della legislatura e ora ha deciso di non votarlo perché completamente "stravolto".
La priorità è stata quella di voler proteggere gli appartenenti all'apparato statale anche quando commettono gravi violazioni dei diritti— amnesty italia (@amnestyitalia) 17 maggio 2017
Ha votato a favore del ddl la maggioranza insieme a Forza Italia e M5S, contraria solo la Lega e 34 astenuti. Tuttavia le critiche sono tante: per Amnesty "la priorità è stata quella di voler proteggere gli appartenenti all'apparato statale anche quando commettono gravi violazioni dei diritti". Per l'associazione Antigone il testo è "confuso e pasticciato" e pensato per "le preoccupazioni di chi vuole restringere le aree della potenziale punibilità".
Per nulla soddisfatti anche i funzionari di polizia: "Non scioglie i tanti dubbi interpretativi relativi all'intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, alla verificabilità del trauma psichico e del suo grado, a quale sia la condotta del trattamento inumano e degradante". Tra i partiti politici sia la Lega che Sinistra Italiana hanno bocciato il ddl: "Questo testo crea solo confusione", dichiara Erika Stefani del Carroccio; mentre per Loredana De Petris di SI "con una legge simile, gli appigli per la difesa saranno infiniti. La legge c'è sulla carta, ma sarà del tutto inutile nei tribunali".
Di diverso avviso gli esponenti della maggioranza. Secondo il ministro della Giustizia Andrea Orlando il testo è un "passo decisivo" e, "frutto delle necessarie mediazioni parlamentari, ci avvicina all'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento una nuova figura di reato, su cui anche molti organismi internazionali sollecitano da tempo il nostro Paese. Ora l'auspicio è che la Camera approvi in tempi rapidi e in via definitiva la legge, colmando cosi un vuoto normativo molto grave". Ma sono in molti a sperare che la Camera rimedi alle modifiche introdotte. Tempi della legislatura permettendo.
COSA PREVEDE IL DDL SULLA TORTURA
- TORTURA: chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Il reato, viene specificato, è commesso mediante più condotte ovvvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Se dal reato deriva una lesione personale le pene sono aumentate: se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dal reato deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di trenta anni . Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo. Non sussiste nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
- ISTIGAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE A COMMETTERE TORTURA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di Tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di Tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale".
- MIGRANTI: Il testo modifica anche la disciplina sull'immigrazione prevedendo che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a Tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di Tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di Tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.